Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 353 | Omnilex
Law
/
Art. 353
Art. 352a
Art. 353a
Art. 353
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il datore di lavoro deve esaminare il lavoro eseguito e comunicare al lavoratore, al più tardi entro una settimana, i difetti costatati.
Se il datore di lavoro non comunica per tempo i difetti al lavoratore, il lavoro è considerato accettato.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 352a
Art. 353a