Finché le edizioni dell’opera cui ha diritto l’editore non siano esaurite, l’autore non può disporre altrimenti, a pregiudizio dell’editore, né dell’opera intera, né di singole parti di essa.
L’autore può sempre ripubblicare gli articoli di giornali e le singole pubblicazioni di poca estensione inserite nelle riviste.
Le memorie che fanno parte di un’opera collettiva e quelle di maggior estensione inserite nelle riviste non possono essere ripubblicate dall’autore prima che siano trascorsi tre mesi da quando ne fu compiuta la pubblicazione.
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