Le seguenti disposizioni sono applicabili ai contratti concernenti cose mobili o servizi destinati all’uso personale o familiare del cliente se:
l’offerente dei beni o dei servizi ha agito nell’ambito di un’attività professionale o commerciale e
la prestazione del cliente supera 100 franchi.
Le disposizioni non si applicano ai negozi giuridici conclusi da istituti finanziari o da banche nell’ambito di contratti esistenti per prestazioni finanziarie ai sensi della legge del 15 giugno 20181sui servizi finanziari.2
2bis. Ai contratti d’assicurazione si applicano le disposizioni della legge del 2 aprile 19083sul contratto d’assicurazione.4
Nel caso di modificazione importante del potere d’acquisto della moneta, il Consiglio federale adegua in modo corrispondente l’importo indicato nel capoverso 1 lettera b.