Le imprese di trasporto soggette a concessione dello Stato non possono, mediante particolari convenzioni o regolamenti, preventivamente escludere o limitare a loro profitto l’applicazione delle disposizioni di legge sulla responsabilità del vetturale.
Sono eccettuate le clausole derogatorie dichiarate ammissibili nel presente titolo.
Sono riservate le disposizioni speciali sui contratti di trasporto con i fornitori di servizi postali, con le ferrovie e con i battelli a vapore.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della L del 7 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993;FF 2009 4493). ↩
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