La facoltà di amministrare conferita nel contratto di società ad un socio non può, senza gravi motivi, essere revocata né limitata dagli altri soci.
Quando concorrano gravi motivi, la revoca può farsi da ogni altro socio anche nel caso in cui il contratto di società disponesse diversamente.
Se ritiene concorrere un grave motivo specialmente allora che l’amministratore siasi reso colpevole di grave violazione dei propri doveri o sia divenuto incapace di ben amministrare.
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