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Art. 559

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ogni socio ha diritto di ritirare dalla cassa sociale gli utili, gli interessi e l’onorario dell’esercizio annuale scaduto.
  2. Gli interessi e l’onorario possono essere ritirati già durante l’esercizio annuale, in quanto il contratto lo preveda; gli utili, invece, solo dopo l’approvazione della relazione sulla gestione.1
  3. In quanto un socio non ritiri gli utili, gli interessi e l’onorario ai quali ha diritto, la sua quota sarà, dopo l’approvazione della relazione sulla gestione, accresciuta del loro importo, purché nessuno degli altri soci faccia opposizione.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679;FF 2008 1321).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679;FF 2008 1321).

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