L’accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società.
Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d’amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie.
Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto economico e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l’esattezza da un perito indipendente, mediante l’esame dei libri e dei documenti contabili; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679;FF 2008 1321). ↩
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