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Commenti: Art. 616 | Omnilex
Law
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Art. 616
Art. 615
Art. 617
Art. 616
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Nel fallimento della società il patrimonio di questa serve a soddisfare i creditori sociali ad esclusione dei creditori personali dei singoli soci.
L’accomandante non può concorrere come creditore del capitale da esso accomandato ed effettivamente conferito.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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