Lo statuto può prevedere che le controversie societarie siano giudicate da un tribunale arbitrale con sede in Svizzera. Salvo disposizione contraria dello statuto, la clausola compromissoria è vincolante per la società, per gli organi e i loro membri e per gli azionisti.
Al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale si applicano le disposizioni della parte terza del Codice di procedura civile1; il capitolo 12 della legge federale del 18 dicembre 19872sul diritto internazionale privato non è applicabile.
Lo statuto può disciplinare i dettagli, in particolare rinviando a un regolamento d’arbitrato. Provvede in ogni caso affinché le persone che possono essere direttamente interessate dagli effetti giuridici del lodo siano informate riguardo all’apertura e alla chiusura del procedimento e possano prendere parte alla costituzione del tribunale arbitrale e intervenire nel procedimento.