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Commenti: Art. 701e | Omnilex
Law
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Art. 701e
Art. 701d
Art. 701f
Art. 701e
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il consiglio d’amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
Garantisce che:
l’identità dei partecipanti sia accertata;
gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta;
ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
l’esito delle votazioni non possa essere alterato.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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