I promotori, gli amministratori e tutti coloro che cooperano alla costituzione di una società sono responsabili sia verso la società sia verso i singoli azionisti e creditori della società per il danno loro cagionato:
1.1 indicando in modo inesatto o suscettibile d’indurre in errore, sottacendo o dissimulando, intenzionalmente o per negligenza, conferimenti in natura o vantaggi speciali accordati ad azionisti o ad altri, nello statuto, in una relazione dei promotori o d’aumento del capitale, o agendo in altro modo contrario alla legge in occasione dell’approvazione di una misura di tal genere;
2. facendo iscrivere, intenzionalmente o per negligenza, la società nel registro di commercio in base ad un’attestazione o a un documento contenenti indicazioni inesatte;
3. contribuendo scientemente a far accettare sottoscrizioni da persone insolventi.