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Commenti: Art. 789a | Omnilex
Law
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Art. 789a
Art. 789
Art. 789b
Art. 789a
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Le disposizioni concernenti il trasferimento di quote sociali si applicano per analogia alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.
Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di un usufrutto sulle medesime.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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