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Commenti: Art. 853 | Omnilex
Law
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Art. 853
Art. 852
Art. 854
Art. 853
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Qualora esistano certificati di quota, chiunque entri nella società deve acquistarne almeno uno.
Lo statuto può dichiarare lecito l’acquisto di più certificati di quota, fino ad un numero massimo che dev’essere da esso determinato.
I certificati di quota sono emessi al nome del socio. Tuttavia, essi valgono soltanto come prova e non possono costituire titoli di credito.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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