Le società mutue d’assicurazione al beneficio d’una concessione che hanno più di mille soci possono, mediante lo statuto, delegare in tutto o in parte i poteri dell’assemblea generale all’amministrazione.
Non possono essere delegati i poteri dell’assemblea generale riguardanti l’introduzione o l’aggravamento dell’obbligo di eseguire versamenti suppletivi, lo scioglimento della società, la sua fusione, la sua scissione e la trasformazione della sua forma giuridica.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617;FF 2000 3765). ↩
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