Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 912 | Omnilex
Law
/
Art. 912
Art. 911
Art. 913
Art. 912
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio.
Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l’ufficio del registro di commercio.
Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all’ufficio del registro di commercio.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Torna alla legge
Art. 911
Art. 913