Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione concernenti:
- la tenuta del registro di commercio e l’alta vigilanza;
- la notificazione, l’iscrizione, la modificazione, la cancellazione e la reiscrizione;
- il contenuto delle iscrizioni;
- i documenti giustificativi e la loro verifica;
- la pubblicità e gli effetti;
- l’organizzazione del Foglio ufficiale svizzero di commercio e la sua pubblicazione;
- la cooperazione e l’obbligo di informare;
- l’uso del numero d’assicurato AVS e del numero personale;
- le banche dati centrali degli enti giuridici e delle persone;
- le modalità della trasmissione per via elettronica;
- le procedure.