La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell’approvazione e della firma dell’organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell’approvazione dell’organo cui compete l’approvazione del conto annuale.
L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.
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