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Commenti: Art. 964g | Omnilex
Law
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Art. 964g
Art. 964f
Art. 964h
Art. 964g
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
La relazione sui pagamenti a favore di enti statali deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.
Deve essere accessibile al pubblico per almeno dieci anni.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla struttura dei dati richiesti nella relazione.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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