L’organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull’osservanza degli obblighi di diligenza.
La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.
L’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio;
sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
L’articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conserva-zione delle relazioni.
Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.
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