Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:
sul contenuto del diritto valore;
sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l’articolo 973d capoversi 2 e 3.
Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.
Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.
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