Qualora il giudice reputi che l’istante ha reso verosimili il possesso e la perdita del titolo, egli diffida lo sconosciuto detentore, mediante pubblico avviso, a produrre il titolo entro un termine determinato, sotto comminatoria dell’ammortamento; il termine dev’essere di sei mesi almeno. Esso decorre dalla prima pubblicazione.