Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 1, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità.
L’autorità di sorveglianza designa gli standard applicabili riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Se non esistono standard o se questi si rivelano insufficienti, può definirne di propri oppure estendere o modificare standard esistenti.
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