Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione, al Controllo federale delle finanze o alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio in relazione a fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.
L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale1hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.
Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione.
Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un’irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.
L’obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall’articolo 24 capoverso 3.