I servizi di revisione la cui fornitura è soggetta, secondo il nuovo diritto, a un’abilitazione dell’autorità di sorveglianza possono continuare a essere forniti con l’abilitazione della FINMA secondo il diritto previgente per un periodo fino a un anno dall’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014.
L’autorità di sorveglianza riprende tutti i procedimenti aperti dalla FINMA nei confronti di società di audit che eseguono verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA1), nonché nei confronti di auditor responsabili di tali verifiche, e che all’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 non sono ancora stati oggetto di una decisione passata in giudicato.