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Art. 12

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18831per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni:
    1. la data del primo deposito;
    2. il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.
  2. Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio.
  3. .2

Footnotes

  1. RS 0.232.01 , 0.232.02 , 0.232.03 , 0.232.04

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

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