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Art. 24e

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Se la domanda di cancellazione non è presentata entro i termini di cui all’articolo 35a capoverso 2 LPM e dell’articolo 50a della presente ordinanza o la tassa di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda è considerata non presentata. Non sono riscosse spese e la tassa di cancellazione già pagata è restituita.
  2. Se una causa diviene priva d’oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o con il versamento di un’indennità, la metà della tassa della procedura di cancellazione è restituita. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 33b della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa (PA), la tassa è restituita integralmente.2

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

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