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Art. 40

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. La registrazione del marchio comprende:
    1. il numero del marchio;
    2. la data del deposito;
    3. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l’indirizzo del titolare;
    4. il nome e l’indirizzo dell’eventuale rappresentante;
    5. la riproduzione del marchio;
    6. 1 i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, con l’indicazione delle classi secondo l’Accordo di Nizza2;
    7. la data di pubblicazione della registrazione.
    8. 3 i dati riguardanti la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con una registrazione internazionale;
    9. 4 la data della registrazione;
    10. 5 il numero della domanda di registrazione.
  2. La registrazione è eventualmente completata con:6
    1. l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicati;
    2. 7 la menzione «marchio tridimensionale» o con un’altra indicazione specificante il tipo particolare del marchio;
    3. l’indicazione «marchio imposto»;
    4. l’indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo;
    5. 8 l’indicazione che si tratta di un marchio geografico;
    6. indicazioni relative alla rivendicazione di priorità giusta gli articoli 7 e 8 LPM;
    7. 9 .
  3. Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione:
    1. la proroga della registrazione e l’indicazione della data in cui la proroga diventa effettiva;
    2. la revoca totale o parziale della registrazione;
    3. la cancellazione totale o parziale della registrazione e l’indicazione del motivo della cancellazione;
    4. il trasferimento totale o parziale del marchio;
    5. 10 il rilascio di una licenza, eventualmente con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale;
    6. l’usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio;
    7. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e da autorità d’esecuzione;
    8. le modificazioni delle indicazioni registrate;
    9. il rinvio a una modificazione del regolamento del marchio.
  4. L’IPI può registrare altre indicazioni di pubblico interesse.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).

  2. RS 0.232.112.7 , 0.232.112.8 , 0.232.112.9

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

  5. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

  8. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649).

  9. Abrogata dalla cifra I dell’O del 22 gen. 1997, con effetto dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829).

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