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Art. 47

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione deve essere inoltrata all’IPI se la Svizzera è il Paese d’origine ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo di Madrid del 14 luglio 19671per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 19892all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).3
  2. La domanda deve essere presentata sul modulo dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) o su un modulo autorizzato dall’IPI.4 2bis. Se una domanda formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.5
  3. L’IPI stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.6
  4. La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l’ingiunzione dell’IPI.7

Footnotes

  1. RS 0.232.112.3

  2. RS 0.232.112.4

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 dic. 2016 (RU 2016 4829). Nuovo testo gista la cifra I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

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