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Art. 55

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Se l’UDSC trattiene della merce, la conserva dietro pagamento di un emolumento oppure la affida a terzi per la conservazione a spese del richiedente.
  2. L’UDSC comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del dichiarante, detentore o proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente della merce ritenuta.
  3. Se si tratta di un piccolo invio distrutto secondo la procedura semplificata, l’UDSC informa il richiedente sulla quantità e sulla natura nonché sul mittente della merce distrutta.
  4. Se, già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 72 capoverso 3 o 4 LPM, è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, la merce è svincolata senza indugio.

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