Torna alla legge

Art. 56a

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni o modelli a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta.
  2. Invece di campioni o modelli, l’UDSC può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l’esame.
  3. La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento all’UDSC o, durante la ritenzione della merce, all’autorità competente.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.