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Art. 60b

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale

L’IPI pubblica nel Foglio federale, fintanto che l’organo di pubblicazione dell’OMPI non è operativo, le registrazioni internazionali di denominazioni d’origine o di indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero.

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