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Art. 6a

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale
  1. Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può richiedere che vengano presentate delle prove.
  2. Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.

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