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Preamble

232.111OPMFederal Council Ordinance1 apr 1993Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35c , 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2, 50d capoverso 2, e 50e capoverso 7 della legge del 28 agosto 19921sulla protezione dei marchi (LPM);
visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale,3 ordina:

Footnotes

  1. RS 232.11

  2. RS 172.010.31

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510).

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