Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 35c , 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2, 50d capoverso 2, e 50e capoverso 7 della legge del 28 agosto 19921sulla protezione dei marchi (LPM);
visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale,3
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