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Art. 2

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Un design può esser protetto se è nuovo e originale.
  2. Il design non è nuovo se, prima della data di deposito o di priorità, è stato reso accessibile al pubblico un design identico che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.
  3. Il design non è originale se, nell’effetto generale da esso suscitato, si distingue soltanto in virtù di caratteristiche insignificanti da un design che poteva essere noto negli ambienti economici svizzeri del settore.

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