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Art. 26

232.12LDesFederal Act1 lug 2002Fonte originale
  1. Il depositante1può chiedere per scritto che la pubblicazione sia differita di 30 mesi al massimo a contare dalla data di deposito o di priorità.
  2. Durante il periodo di differimento, il titolare del diritto può chiedere in ogni momento la pubblicazione immediata.
  3. L’IPI mantiene segreto il design depositato fino alla scadenza del periodo di differimento. Il segreto è mantenuto illimitatamente, se il deposito viene ritirato prima della scadenza del periodo di differimento.

Footnotes

  1. Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –RS 171.10 ).

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