Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera.
Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che la Convenzione del 5 ottobre 19731sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti.
Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.