La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:
1 nel caso di cui all’articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;
in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14 capoverso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana;
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 16 dic. 2005 che approva l’Atto di revisione della Conv. sul brevetto europeo e modifica la L sui brevetti, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6479;FF 2005 3397). ↩
Abrogata dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1). ↩
Abrogato dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551;FF 2006 1). ↩
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