1Il Consiglio federale prende le misure necessarie all’esecuzione della presente legge.
2In particolare, esso può disciplinare l’istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d’attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.1
Nuovo testo giusta l’all. n. 23 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
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