1Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 19981e per il quale l’autorizzazione di immissione in commercio conformemente all’articolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985.
2La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la richiesta.
RU 1999 1363 ↩
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