Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l’IPI contro un brevetto da esso rilasciato. L’opposizione deve essere presentata per scritto e motivata.
L’opposizione può vertere soltanto sul fatto che l’oggetto del brevetto è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a , 1b e 2.
A seconda che accetti in tutto o in parte l’opposizione, l’IPI può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull’opposizione è impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.
Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la procedura.
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