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Art. 16a

241LCSlFederal Act1 mar 1988Fonte originale
  1. Per merci e servizi misurabili offerti in vendita ai consumatori devono essere indicati la quantità e il prezzo, nonché il prezzo unitario per permettere di fare confronti.
  2. Il Consiglio federale può emanare disposizioni, la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario.

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