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Art. 19

241LCSlFederal Act1 mar 1988Fonte originale
  1. Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l’accertamento dei fatti.
  2. Sottostanno all’obbligo d’informare:
    1. 1 le persone e le ditte che offrono in vendita merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;
    2. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;
    3. le organizzazioni dell’economia;
    4. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
  3. L’obbligo d’informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l’articolo 42 della legge del 4 dicembre 19472di procedura civile federale.
  4. Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235;FF 2010 7073).

  2. RS 273

  3. RS 312.0

  4. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 7 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989).

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