Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:
tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e
le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d’affari sleali.
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