- Chiunque, intenzionalmente:1
- 2 viola l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a );
- contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
- indica prezzi in modo fallace (art. 18);
- disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi (art. 19);
- 3 contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi e all’indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
è punito con una multa sino a 20 000 franchi.4
2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.