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Art. 24

241LCSlFederal Act1 mar 1988Fonte originale
  1. Chiunque, intenzionalmente:1
    1. 2 viola l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a );
    2. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
    3. indica prezzi in modo fallace (art. 18);
    4. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi (art. 19);
    5. 3 contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi e all’indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),

è punito con una multa sino a 20 000 franchi.4 2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235;FF 2010 7073).

  2. Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235;FF 2010 7073).

  3. Nuovo testo giusta l’art. 26 della LF del 17 giu. 2011 sulla metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6235;FF 2010 7073).

  4. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 II1669).

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