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Art. 37

251LCartFederal Act1 feb 1996Fonte originale
  1. Se viene effettuata una concentrazione di imprese vietata oppure viene vietata una concentrazione già effettuata e se ai fini della stessa non viene richiesta o rilasciata un’autorizzazione eccezionale, le imprese partecipanti hanno l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari al ripristino della concorrenza efficace.
  2. La Commissione può esigere dalle imprese partecipanti proposte vincolanti in merito al ripristino della concorrenza efficace. Essa impartisce un termine all’uopo.
  3. Se accetta le proposte, la Commissione può ordinare in che modo ed entro quale termine le imprese partecipanti devono eseguire i provvedimenti.
  4. Se nonostante diffida le imprese partecipanti non presentano proposte o se queste ultime non sono accettate, la Commissione può ordinare:
    1. la separazione delle imprese o degli attivi concentrati;
    2. la cessazione degli effetti di controllo;
    3. ulteriori provvedimenti idonei al ripristino della concorrenza efficace.

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