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Commenti: Art. 57 | Omnilex
Law
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Art. 57
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Art. 57
251
LCart
Federal Act
1 feb 1996
Fonte originale
Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974
1
sul diritto penale amministrativo.
Autorità di perseguimento penale è la segreteria, d’intesa con un membro della presidenza. Autorità di giudizio è la Commissione.
Footnotes
RS
313.0
↩
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