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Art. 57

251LCartFederal Act1 feb 1996Fonte originale
  1. Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 19741sul diritto penale amministrativo.
  2. Autorità di perseguimento penale è la segreteria, d’intesa con un membro della presidenza. Autorità di giudizio è la Commissione.

Footnotes

  1. RS 313.0

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