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Art. 59

251LCartFederal Act1 feb 1996Fonte originale
  1. Se nell’esecuzione di un accordo internazionale si constata che una limitazione della concorrenza è incompatibile con l’accordo, il DEFR può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, proporre alle parti interessate una conciliazione in vista della soppressione delle incompatibilità.
  2. Se una conciliazione non può essere attuata tempestivamente e se la parte contraente dell’accordo minaccia di prendere misure nei confronti della Svizzera, il DEFR può prendere, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, le misure necessarie per sopprimere la limitazione della concorrenza.

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