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Art. 62

251LCartFederal Act1 feb 1996Fonte originale
  1. Le procedure pendenti davanti alla Commissione dei cartelli su accordi in materia di concorrenza sono sospese sino all’entrata in vigore della presente legge; se del caso esse saranno continuate dopo un termine di sei mesi applicando la nuova legislazione.
  2. Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un esame prima di questa data. Gli esami preliminari sono possibili in qualsiasi momento.
  3. Le decisioni passate in giudicato e le raccomandazioni accettate in virtù della legge federale del 20 dicembre 19851sui cartelli e le organizzazioni analoghe sono ulteriormente disciplinate dal diritto previgente per quanto concerne le sanzioni.

Footnotes

  1. [RU 1986 874, 1992 288all. n. 12]

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