Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento (LEF),2 ordina:
RS 281.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I del R del 14 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 40074295). ↩
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