281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Le decisioni relative all’accesso ai dati di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e quelle relative alla restituzione degli stessi devono esser prese:
immediatamente dopo il ricevimento della richiesta;
se ai dati rivendicati è attribuito un bene, dopo che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
Gli articoli 46–54 si applicano per analogia.
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